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SECONDO ACCONTO IMU e TASI

Immagine del redattore: Stefano PaesanteStefano Paesante

Per calcolore il “saldo” IMU/TASI è necessario prendere in considerazione le aliquote e le detrazioni approvate dai vari Comuni per l’anno 2017, sempre che le relative delibere siano state inviate al Ministero dell’economia entro il 16 ottobre 2017, e lo stesso abbia provveduto alla loro pubblicazione entro il termine del 30 ottobre 2017 sul portale web di riferimento.


Se il Comune non ha inviato la propria deliberazione entro il 16 ottobre 2017, per la seconda rata si utilizzeranno ancora le aliquote approvate nel 2016.


Generalmente per entrambi i tributi, il versamento viene effettuato in due rate di pari importo:

- la prima rata con scadenza 16/06 di ogni anno;

- la seconda rata con scadenza 16/12 di ogni anno.


Andiamo ad analizzare la normativa per l'applicazione dei tributi.


Il presupposto per l'applicazione dell'imu è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.


L’abitazione principale, cioè l’unità immobiliare in cui il contribuente ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, è stata assoggettata all’imu negli anni 2012 e 2013.

A decorrere dall’anno 2014, è stata stabilita l’abolizione dell’imu per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette abitazioni di lusso), per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e delle eventuali varie detrazioni detrazioni.


Sono “equiparate” per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Il Comune, inoltre, ha anche la “facoltà” poi di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



Per quanto riguarda la tasi invece, questo tributo è stato introdotto, a decorrere dall’anno 2014, imposta facente parte, insieme all’imu e alla tari, della iuc.


Il presupposto per l'applicazione della tasi è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli.

Anche in questo caso l’abitazione principale è stata soggetta alla tasi negli anni 2014 e 2015, mentre la Legge 208/2015 ne ha poi previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora esentata sia dall’imu che dalla tasi.


L’esclusione dalla tasi opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche nel caso in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale.

In quest’ultimo caso, la tasi è dovuta solo dal possessore, il quale verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento comunale oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%.


Con riferimento alla definizione di abitazione principale ai fini della tasi, si deve far riferimento alla stessa che viene data ai fini imu, che la individua nell’unità immobiliare in cui il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2.

Valgono, inoltre, le medesime ipotesi di “equiparazione” per legge o per regolamento comunale previste per l’imu.


La tasi a differenza dell'imu, è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante.


Molto importante da ricordare è che, i due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del titolare del diritto reale.

In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la tasi è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

Per quanto riguarda, poi, l’unità immobiliare assegnata dal giudice in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al versamento della tasi, in quanto, come per l’imu, deve considerarsi quale titolare del diritto reale di abitazione.


Fonte: EcNews / www.mef.gov.it (ministero dell'economia e delle finanze)

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