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QUANDO L'IRAP NON E' DOVUTA

Immagine del redattore: Stefano PaesanteStefano Paesante

Una recente sentenza della Cassazione, e precisamente la n. 20610 depositata il 12/10/2016, ha determinato il consolidarsi di una inversione di tendenza per quanto riguarda i presupposti di imponibilità ai fini IRAP.

Infatti tale sentenza, in termini di imponibilità, ribadisce che il valore dei beni strumentali va valutato in base al tipo di professione.

Determinati tipi di professionista potrebbero necessitare di macchinari molto costosi per svolgere delle attività basiche nel proprio campo di specializzazione.

In tale casistica non vi sarebbe quindi il presupposto per l'imponibilità Irap.

Per le collaborazioni invece, se sporadiche e specializzate, nonché non inserite nella struttura organizzativa, non creano un automatismo ai fini dell'imponibilità.


Fonte: Sentenza Cassazione n.20610 del 12/10/2016

 
 
 
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