L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E del 29.04.2016, ha precisato che per quanto riguarda le somme dovute a seguito di controlli, fermo restando che i contribuenti che pagano una rata in ritardo ma entro la scadenza della successiva rata non perdono il beneficio della rateazione, la stessa non decade anche nel caso in cui il contribuente versi una delle rate in misura insufficiente, ma entro il limite del 3% e sempre non oltre € 10.000,00.
Fonte: Circolare 17/E A.d.e/Fisco e Tasse