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Immagine del redattoreStefano Paesante

RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DALL'Agenzia Delle Entrate


Per quei contribuenti che siano decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni precedenti al 15 Ottobre 2015 con riferimento a somme dovute a seguito di accertamento con atto di adesione oppure acquiescenza, vi è la possibilità di recuperare e di essere riammessi alla rateazione entro il 31 Maggio 2016.


Le condizioni per essere ammessi ad una nuova rateazione sono le seguenti; deve trattarsi di:


- somme dovute in seguito ad accertamento con atto di adesione oppure acquiescenza;

- di importi soggetti a rateazione;

- somme per le quali non siano stati rispettati i termini di pagamento;

- somme per le quali la decadenza dalla rateazione deve essere avvenuta dal 15/12/2012 al 15/10/2015;

- somme le quali devono riguardare imposte dirette;


Per "riparare" dovranno essere versate le somme dell'ultima rata che ha determinato la scadenza al netto delle somme che non riguardano le imposte dirette.


Successivamente l'Agenzia delle Entrate sospenderà i relativi ruoli emessi elaborando un nuovo piano di ammortamento e dandone comunicazione al contribuente.

Il successivo mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà nuovamente la decadenza dalla rateazione, e in questo caso, definitivamente.


Fonte: FiscoOggi/Agenzia delle Entrate

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