Per quei contribuenti che siano decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni precedenti al 15 Ottobre 2015 con riferimento a somme dovute a seguito di accertamento con atto di adesione oppure acquiescenza, vi è la possibilità di recuperare e di essere riammessi alla rateazione entro il 31 Maggio 2016.
Le condizioni per essere ammessi ad una nuova rateazione sono le seguenti; deve trattarsi di:
- somme dovute in seguito ad accertamento con atto di adesione oppure acquiescenza;
- di importi soggetti a rateazione;
- somme per le quali non siano stati rispettati i termini di pagamento;
- somme per le quali la decadenza dalla rateazione deve essere avvenuta dal 15/12/2012 al 15/10/2015;
- somme le quali devono riguardare imposte dirette;
Per "riparare" dovranno essere versate le somme dell'ultima rata che ha determinato la scadenza al netto delle somme che non riguardano le imposte dirette.
Successivamente l'Agenzia delle Entrate sospenderà i relativi ruoli emessi elaborando un nuovo piano di ammortamento e dandone comunicazione al contribuente.
Il successivo mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà nuovamente la decadenza dalla rateazione, e in questo caso, definitivamente.
Fonte: FiscoOggi/Agenzia delle Entrate