Sulla base di ciò che viene detto nella sentenza 24823 della Cassazione non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l’amministrazione finanziaria di espletare il c.d. contraddittorio prima dell’emissione di un atto, salvo il caso in cui non sia chiaramente previsto dalla legge.
Non esistendo quindi tale obbligo generalizzato al contraddittorio nel nostro ordinamento, ma essendo un principio di derivazione comunitaria è conseguentemente applicabile solo ai c.d. tributi «armonizzati».
Ad ogni modo, l'eventuale violazione commessa dall'amministrazione finanziaria, determinerà la nullità degli atti emessi solo nel caso si riesca a dimostrare concretamente il danno subito in termini difensivi dal mancato contraddittorio.
Fonte: Ilsole24Ore