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CANONE IN BOLLETTA: non è un'autodenuncia per gli anni precedenti.


Sulla base dell'art. 1 commi 152-164 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) è stato previsto che l'esistenza di una utenza elettrica, ove vi sia anche una residenza, fa presumere la detenzione di un apparecchio atto alla ricezione delle radioaudizioni e quindi all'addebito del canone RAI in bolletta.

Tale presunzione però non opera ai fini dell'accertamento delle annualità precedenti, così come precisato dal Viceministro all'Economia Enrico Zanetti e può essere vinta attraverso l'emissione di una dichiarazione da presentare All'Agenzia delle Entrate la cui mendacia comporta ache effetti penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.


Fonte: Eutekne.it

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